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Duplicare file non è reato

Aperto da 4-VALVES, 20 Gennaio 2007, 17:31:51

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4-VALVES

Da www.tgcom.it



"Duplicare file non è reato"
Cassazione: "Se non c'è fine di lucro"
Scaricare dalla Rete file e programmi protetti dalle norme sul diritto d'autore e metterli a disposizione di altri utenti non è reato se da questo tipo di attività non si ricava alcun concreto vantaggio di tipo economico. E' una sentenza destinata a far discutere quella della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di due studenti torinesi, condannati in per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati.


I due ragazzi li avevano "immagazzinati" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password".

Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione" applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.



I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell'ultima formulazione, il primo prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp". Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso". Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione "non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa"


dylan

sarà una sentenza a cui si appelleranno in molti.
in sintesi, prelevare files (come filmati, cartoon giochi etc.) tramite il p2p non sarebbe reato se lo si fa solo per scopi personali, quindi niente lucro.
mi fa piacere, così posso scaricare i cartoni per il piccolo senza sentirmi ladro, in finale rimangono in casa!
ottima notizia, merita ampia divulgazione.  thanks!
Non farti rubare i sogni,
...a volte è tutto ciò che abbiamo.
andrea tvb

Ale XTz

GVFC #6 
mito della C.R. (bella Felice!!!!)
Gruppo possessori Tènèrè:#12

AdrianoTTR

Mi fa piacere. Però d'accordo che non c'è fine di lucro, ma c'è il danno per il mancato acquisto delle copie originali rimane -ninzo'-
Se tutto è sotto controllo, stai andando troppo piano.
(Mario Andretti)
Yamaha TT600r supermotard & Aprilia Dorsoduro 750 maxi motard

wish

Citazione di: AdrianoTTR il 20 Gennaio 2007, 19:34:45
Mi fa piacere. Però d'accordo che non c'è fine di lucro, ma c'è il danno per il mancato acquisto delle copie originali rimane -ninzo'-
danno che resta tuttavia altamente teorico...nessuno avrebbe realmente comprato tutto quello che ha scaricato...

Fabio WM XT 600 IT

...ottima notizia, per conto mio se le software house non vogliono subire danni economici basta che si tutelino con le opportune protezioni del caso (ed in ogni caso ogni 1000 programmi installati "abusivamente" ce ne saranno si e no 3 che vengono realmente utilizzati mentre gli altri sono più per "curiosità" e per prova che vengono messi su... D'altronde  mi pare ASSURDO che ci siano software venduti a 2000 euro senza neppure una chiave HARDWARE fornita a corredo: é come voler pretendere di avere una gioielleria con i pezzi piu' belli esposti in vetrina, senza porte o protezioni 24h/24 (il software poco o per nulla protetto...) nel bel centro di un quartiere malfamato (internet...) e che nessuno poi vada a toccare nulla!!! Condivido al 100% la sentenza della Cassazione!!!  clap
FONDATORE STORICO E IDEATORE DEL FORUM WWW.XT600. IT