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interessante interpretazione del CdS.. sarà vero???

Aperto da gianfranco1104, 16 Settembre 2011, 22:58:42

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gianfranco1104

domanda:
Qualcuno di voi sa dirmi a cosa va incontro chi conduce un motoveicolo con scarico non omologato. Perfavore non rispondete su quello che pensate sia ma su ciò che è.
Thank

risposta 1
Ritiro libretto di circolazione e revisione.

risposta 2
... e questa è una leggenda metropolitana. Vengo e mi spiego. Ho avuto il tempo di fare una breve ricerca e di chiedere conferma di quanto appreso.
Secondo l'art. 79 del CdS la sanzione prevista per le modifiche apportate a quanto c'è scritto sul libretto ne prevede il sequestro... ma del libretto di circolazione non del mezzo. Cercando meglio ho verificato che l'unico articolo del CdS che eslpicitamente fa riferimento allo scarico è l'art. 72 sempre CdS il quale specifica:

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

.....

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti (nel nostro caso il comma 1) sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.

Se poi vogliamo essere più puntigliosi e vogliamo mettrci il rumore provocato ci viene in aiuto ai nostri dubbi l'art.155 CdS che specifica:

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora solo ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

Ritornando al famelico articolo 79 CdS vi rimando ad un link dove troverete tutto ciò che vi serve sapere

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34124#titolo

Quindi il più "fortunato" rischia un bel verbale di 80 euri! Ovvero a nessun tutore delle FO è impedito di applicare l'articolo 79 ma sarebbe inutile perchè un ricorso darebbe raggione a voi in quanto effettivamente state violando l'art. 72 che nello specifico descrive la violazione commessa.

Scusami Razzo ma volevo solo essere preciso...

Spero di essere stato utile!!





qualcuno che fa chiarezza?!?! che so uno a caso?!!?
:riez: :riez:

gianfranco1104


AngeloFarina

Ho analizzato il problema. A mio avviso, per la "semplice" sostituzione del terminale di scarico con altro non omologato, non si viola l'art.78.
Infatti, le "modifiche" in esso previste, sono poi accuratamente dettagliate nel comma 2 dell'art.236 del Regolamento di Attuazione, che le elenca esplicitamente:

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;

Ovviamente, partiamo dall'idea che l'impianto di scarico alternativo, non omologato, non dia luogo ad emissioni rumorose eccedenti il valore indicato sulla carta di circolazione (se no scatta l'art. 79 CdS), e parimenti che tale impianto di scarico non determini un aumento della potenza del motore... In questo secondo caso, tipico di chi monta scarichi "Racing", l'art.78 si applica eccome, incorriamo infatti nel punto suindicato all'ultima lettera (l)...
Angelo Farina
Moto: Yamaha XT600Z (1987), Yamaha XT600E (1990), Yamaha XTZ 660 Tenere' (1992), Scorpa T-ride 250F, 10 vecchie Fantic da regolarita' e trial

gianfranco1104

se non ricordo male sono tollerati gli aumenti di potenza fino ad un +3%...

ma anche mi ricordassi male come è possibile dimostrare l'avvenuto aumento di potenza????
di sicuro aumentano i db.... ma come dimostri l'aumento di potenza???
tutti i libretti riportano la potenza all'albero e non alla ruota....




AngeloFarina

#4
Il 3% e' la "tolleranza" dovuta alla accuratezza della misura di potenza effettuata dal banco prova motori. E' come per i limiti di velocita', per poter erogare la sanzione l'autovelox deve indicare il 5% in piu' del limite di velocita'...
I banchi prova motori, evidentemente, hanno una accuratezza migliore di quella degli autovelox...

Ogni banco prova a rullo ha una "curva di taratura", che consente di stimare la potenza all'albero in funzione delle caratteristiche del banco e di una serie di fattori relativi alla moto in prova (in particolare coperture e tipo di trasmissione).

Ovviamente parliamo del caso in cui la pattuglia, ravvisando una evidente manomissione del veicolo, decida comunque di imporre una revisione obbligatoria presso la Motorizzazione (cosa sempre possibile, se uno ha su un impianto di scarico non omologato).
Tuttavia, la sola presenza dello stesso, non comporta automaticamente l'erogazione della sanzione ex art. 78. Semplicemente, la moto viene obbliatoriamente portata alla Motorizzazione per la verifica. Se essa non rivela un aumento di potenza, allora scatta la sola sanzione prevista dall'art. 72...

Comunque, dico io: ma se uno proprio proprio non vuole piu' montare lo scarico originale, perche' cavolo non ne monta uno comunque omologato, in modo da evitarsi tutti sti problemi?
Angelo Farina
Moto: Yamaha XT600Z (1987), Yamaha XT600E (1990), Yamaha XTZ 660 Tenere' (1992), Scorpa T-ride 250F, 10 vecchie Fantic da regolarita' e trial

gianfranco1104

il 3% di cui parlo io è proprio un limite di aumento consentito
ricordo quando cambiai lo scarico all'auto mettendone uno più vuoto e all'epoca dove nel certificato di omologazione faceva proprio menzione al fatto che fosse omologata perchè entro i limiti fonometrici e non generava un aumento della potenza oltre il 3%.
parlo del 98 se non ricordo male...