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irpef retroattiva... cercasi avvocato disperatamente!

Aperto da gianfranco1104, 14 Dicembre 2011, 01:23:33

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gianfranco1104

vediamo di non buttare in politica questo topic... ma usiamolo per darci una mano informandoci...
io ho mandato il tutto ad un mio amico avvocato... appena avrò news vi faccio sapere..
ma se nel frattempoc'è un avvocato nel forum...


http://www.blitzquotidiano.it/economia/aumento-tasse-addizionale-irpef-retroattiva-1047094/
ma...
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7586

Aggiungono i giudici della cassazione che "l'articolo 3 dello statuto del contribuente sull'efficacia temporale, nel senso del divieto della retroattività, delle normative fiscali, si inquadra, del resto, all'interno di un principio più generale di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente, e che trova espressione non solo nell'art. 10 che ha per oggetto la tutela dell'affidamento e della buona fede, ma anche una serie di altre norme dello statuto, vale a dire nell'art. 6 sulla conoscenza e la semplificazione degli atti, nell'art. 7 sulla chiarezza e motivazione degli atti stessi, nell'art. 5 sulle informazioni del contribuente, nell'art. 2 sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, ecc".
Una disposizione fiscale che abbia anche solo in parte efficacia retroattiva è palesemente contraria ai principi di correttezza nei confronti del contribuente, perché l'esame complessivo delle disposizioni dello statuto, ed in particolare quelle sopra riportate, "chiarisce che la correttezza e la buona fede nei confronti del contribuente debbono essere osservate non solo dall'amministrazione finanziaria in fase applicativa, ma anche dallo stesso legislatore tributario all'atto dell'emanazione delle fonti normative, come emerge in particolare dall'art. 2 che detta i criteri di chiarezza e trasparenza che debbono essere osservati nelle disposizioni tributarie, e dallo stesso art. 3 sul divieto di attribuire ad esse efficacia retroattiva".

Mangia

Citazione di: gianfranco1104 il 14 Dicembre 2011, 01:23:33
vediamo di non buttare in politica questo topic... ma usiamolo per darci una mano informandoci...
io ho mandato il tutto ad un mio amico avvocato... appena avrò news vi faccio sapere..
ma se nel frattempoc'è un avvocato nel forum...


http://www.blitzquotidiano.it/economia/aumento-tasse-addizionale-irpef-retroattiva-1047094/
ma...
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7586

Aggiungono i giudici della cassazione che "l'articolo 3 dello statuto del contribuente sull'efficacia temporale, nel senso del divieto della retroattività, delle normative fiscali, si inquadra, del resto, all'interno di un principio più generale di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente, e che trova espressione non solo nell'art. 10 che ha per oggetto la tutela dell'affidamento e della buona fede, ma anche una serie di altre norme dello statuto, vale a dire nell'art. 6 sulla conoscenza e la semplificazione degli atti, nell'art. 7 sulla chiarezza e motivazione degli atti stessi, nell'art. 5 sulle informazioni del contribuente, nell'art. 2 sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, ecc".
Una disposizione fiscale che abbia anche solo in parte efficacia retroattiva è palesemente contraria ai principi di correttezza nei confronti del contribuente, perché l'esame complessivo delle disposizioni dello statuto, ed in particolare quelle sopra riportate, "chiarisce che la correttezza e la buona fede nei confronti del contribuente debbono essere osservate non solo dall'amministrazione finanziaria in fase applicativa, ma anche dallo stesso legislatore tributario all'atto dell'emanazione delle fonti normative, come emerge in particolare dall'art. 2 che detta i criteri di chiarezza e trasparenza che debbono essere osservati nelle disposizioni tributarie, e dallo stesso art. 3 sul divieto di attribuire ad esse efficacia retroattiva".

Sbaglio o nel 97 (circa) già il governo di allora (Prodi) aveva aumentato l'IRPEF in modo retroattivo ? Mi ricordo male ?

gianfranco1104

lo statuto attuale è del 2000...
da una piccola ricerca mi pare di capire che non ci fosse la retroattività...
e cmq... a me interesa questa manovra non 15 anni fa...

Cunningham

riescono a mettercelo in culo prima ancora di farci abbassare le mutande.................
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: Regala anche TU qualche Kw a quel cacatoio che è l'Africa Twin

gianfranco1104


gianfranco1104

#5
non mi dimentico ne...

Riguardo all'irpef retroattiva, sussiste sull'argomento un vivace dibattito dottrinale.
Non ho avuto modo di vedere ancora il contributo che mi hai spedito, in ogni caso, il problema sussiste perché il c.d. statuto del contribuente è una legge ordinaria e, sul piano delle fonti normative, potrebbe, a rigore, essere modificato da altra legge ordinaria.
Comunque, visto che sei intellettualmente interessato all'argomento, appena avrò un po' di tempo ti racconterò in dettaglio il meccanismo di tutela del contribuente contro l'arroganza del legislatore.

Lorivo90

Anche io attendo con ansia di saperne di più...fra pochi giorni ci sarà anche la conferma in busta paga....
XT600 2KF 1989

jaquinta

Non sono un avvocato ma mi occupo di tassazione e provo a dare una risposta pur dovendo premettere che ho dato una lettura sommaria ai link postati.

Il problema della retroattività non si pone perchè l'articolo parla delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF ma chi lo ha scritto non conosce bene la materia e a mio avviso ha parlato impropriamente di retroattività. Parlando dei lavoratori dipendenti le addizionali infatti, si pagano in 11 rate mensili a partire da gennaio (quindi fino a novembre) sulla base del reddito percepito nell'anno precedente tant'è che vengono evidenziate (a scopo informativo) sulla busta paga di Dicembre nel momento in cui il datore di lavoro effettua il cosiddetto conguaglio fiscale ma vengono versate a partire da Gennaio.

Ciò detto non c'è nulla di retroattivo perchè il momento impositivo è Gennaio e cioè il mese successivo a quello in cui si è finito di comporre l'imponibile dell'anno di riferimento dell'imposta e quindi decidere a Dicembre l'aumento significa deciderlo PRIMA del momento in cui materialmente si calcola e si versa l'imposta e NON dopo.

Questo è il mio parere tecnico, spassionato e un po' frettoloso sulla questione.

Dal punto di vista personale ovviamente anche a me, da cittadino italiano, girano le bolas a 3.000.

Ciauz


 complimenti al Johnny, una vera macchina da guerra clap  

nux

Citazione di: jaquinta il 20 Dicembre 2011, 15:51:36
Non sono un avvocato ma mi occupo di tassazione e provo a dare una risposta pur dovendo premettere che ho dato una lettura sommaria ai link postati.

Il problema della retroattività non si pone perchè l'articolo parla delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF ma chi lo ha scritto non conosce bene la materia e a mio avviso ha parlato impropriamente di retroattività. Parlando dei lavoratori dipendenti le addizionali infatti, si pagano in 11 rate mensili a partire da gennaio (quindi fino a novembre) sulla base del reddito percepito nell'anno precedente tant'è che vengono evidenziate (a scopo informativo) sulla busta paga di Dicembre nel momento in cui il datore di lavoro effettua il cosiddetto conguaglio fiscale ma vengono versate a partire da Gennaio.

Ciò detto non c'è nulla di retroattivo perchè il momento impositivo è Gennaio e cioè il mese successivo a quello in cui si è finito di comporre l'imponibile dell'anno di riferimento dell'imposta e quindi decidere a Dicembre l'aumento significa deciderlo PRIMA del momento in cui materialmente si calcola e si versa l'imposta e NON dopo.

Questo è il mio parere tecnico, spassionato e un po' frettoloso sulla questione.

Dal punto di vista personale ovviamente anche a me, da cittadino italiano, girano le bolas a 3.000.

Ciauz

ma è così Carlo




jaquinta



 complimenti al Johnny, una vera macchina da guerra clap