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Preventivi ON LINE - devono essere accettati!

Aperto da nux, 17 Settembre 2012, 19:46:44

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nux

La scorsa settimana ho iniziato le ricerche per distaccarmi decentemente dalla FIVS per non beccare anche io una CularAssicurazione posticipata di 3 mesi se mi va bene... 

Tramite il sito della ISVAP

http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp

ho iniziato a fare preventivi on line dai link delle compagnie su quel sito.
Ebbene ne ho trovata una (non dico quale perchè non so come andrà a finire...) che con 220 euro avrei risolto.

Dato che la mia polizza scade il 5.11 ho conservato il preventivo tanto ha validità fino al 10.11 (data indicata sul preventivo ) ed ho consigliato ad un ragazzo che come me è alla ricerca di una polizza assicurativa senza ASI o FMI ovviamente.

Anche a lui il preventivo è uscito conveniente solo che in agenzia hanno contattato la casa madre ed hanno detto che quel tipo di polizza non la possono fare.

Ebbene secondo loro io 30 gg prima dovrei dare disdetta alla fivs e poi rischiare di ritrovarmi senza polizza.

Ebbene ho contattato il n. verde dell'ISVAP e mi hanno detto di mandare una mail alla compagnia (all'indirizzo che lasciano sul sito isvap per i disservizi) e per conoscenza alla PEC dell''ISVAP.
A detta dell'operatrice l'Isvap mette in atto un procedimento sanzionatorio nei confronti della compagnia che dovrà essere tenuta ad accettare il preventivo fatto on line.
Ovviamente il tutto potrà avvenire se io ho tutti i documenti in regola per stipulare la polizza.

A conferma di quanto detto dall'operatrice telefonica anche in agenzia a chi è andato hanno detto che se uno vuole fare causa alla compagnia che ha rifiutato la polizza con quel preventivo ci sono tutte le carte in regola per farlo e che loro in agenzia hanno le mani legate...

...dopo l'esenzione senza iscrizione asi o fmi... mi tocca pure questa

speriamo vada in porto perchè il preventivo fatto on line riporta: "moto d'epoca senza iscrizione Asi"

AngeloFarina

Ma scusa, se concludi il contratto direttamente online senza andare in nessuna agenzia "fisica" non fai mica prima?
E il loro server di sicuro non rifiuta la pressione del tasto "acquista", se ti ha appena fatto il preventivo...
Angelo Farina
Moto: Yamaha XT600Z (1987), Yamaha XT600E (1990), Yamaha XTZ 660 Tenere' (1992), Scorpa T-ride 250F, 10 vecchie Fantic da regolarita' e trial

gianfranco1104

fai attenzione che il preventivatore isvap ha preventivi on-line....
quindi è l'assicurazione che è tenuta ha rispettare il preventivo on-line... non l'agenzia!!!!! gestita da un privato!!!
quindi puoi far causa all'assicurazione... ma non ad una agenzia pinco pallo che si rifiuta di rispettare il preventivo on-line..
e se ci pensi bene... con quel preventivo tu blocchi il prezzo 30gg... ma con chi???
quindi se ti han fatto un buon prezzo... paga subito anche se magari parte fra un mese o due....
quando l'avevo fatto per l'auto.... dopo 15gg avevano cambiato.... anche sul sito isvap...
e sinceramente.... voglia di farmi il sangue marcio per 30€ non mi va....
ho reputato questo cambiamento poco serio per la società... e ho riconfermato la mia vecchia... pago 60 in più... ma fin'ora mai problemi...
anche perchè...
:migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball: :migrattiball:

nux

la compagnia on line fa solo preventivi poi rimanda a recarsi in una delle agenzie indicate

solo che mi sono letto bene il preventivo e mi sa che mi attacco...

perchè se è vero che nel fare il preventivo avevo scelto l'opzione

"veicoli storici e di interesse storico NO ASI"

è anche vero che nel preventivo che poi mi da in pdf riporta fra le "altre dichiarazioni del contraente" che io dichiaro tutta  che è iscritto in un registro storico come previsto dall'art.60 del codice della strada

quindi sto al punto di partenza perchè una cosa è quello che clicco on line un'altra è il preventivo che mi esce e che devo leggermi bene prima di firmare....


in tutto questo mi sono letto e riletto decine di volte l'art.60 del codice della strada

Art. 60.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico (1) (2)

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (3)

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (4)

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 se si tratta di autoveicoli, o da euro 39 a euro 159 se si tratta di motoveicoli. (4)

(1) Vedi art. 214 e art. 215 reg. cod. strada.
(2) Si veda il D.M. 29 luglio 1994, n. 546, recante regolamento per l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco nazionale, pubblicato sulla G.U. Serie genn. – n. 222 del 22 settembre 1994.
(3) Questo comma è stato così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(4) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.


da quello che leggo i veicoli d'interesse storico (20 anni) possono circolare solo se iscritti

mentre quelli d'epoca (30 anni) solo se autorizzati...

possibile?  dove mi sbaglio?


AngeloFarina

L'errore è fare riferimento ai "veicoli d'epoca". Quelli che ci interessano sono i "veicoli di interesse storico e collezionistico", che sono veicoli che circolano normalmente senza alcuna limitazione, e soggetti alla normale revisione biennale.
Da nessuna parte sta scritto che i primi siano ultra-trentennali ed i secondi ultra-ventennali...
Il "regolamento" a cui si fa riferimento è il regolamento di attuazione del Codice della Strada, che prescrive, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, requisiti PIU' LASCHI di quelli previsti per i veicoli normali, in quanto si prevede che i veicoli di interesse storico e collezionistico, in occasione delle revisioni biennali, debbano rispettare le normative in vigore all'epoca della loro costruzione, e non le più restrittive normative oggi vigenti.

Se la tua assicurazione richiede il possesso dei requisiti previsti dall'art. 60 del CdS, vuol dire che non necessita l'iscrizione ASI o FMI, ma basta la ben più semplice iscrizione al Registro Italiano FIAT (che iscrive veicoli di qualsiasi tipo e marca, anche le moto) a costi molto contenuti ed in tempi molto più brevi di quelli dei due registri più noti (ASI e FMI).
Immagino farebbe lo stesso anche l'iscrizione agli altri due registri "minori" previsti dal CdS (alfa e lancia), ma non so se essi manifestino la stessa economicità, elasticità e rapidità del Fiat...
Guarda però che in alcune regioni italiane se una moto è iscritta ai registri "minori" non viene ritenuta applicabile l'esenzione dalla tassa di possesso (bollo)... Ad esempio, in Liguria richiedono esplicitamente l'iscrizione ASI o FMI per avere l'esenzione dal pagamento del bollo...
Angelo Farina
Moto: Yamaha XT600Z (1987), Yamaha XT600E (1990), Yamaha XTZ 660 Tenere' (1992), Scorpa T-ride 250F, 10 vecchie Fantic da regolarita' e trial