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é possibile legalmente montare un portabici per la moto?

Aperto da trimoto, 07 Ottobre 2009, 02:14:00

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trimoto



Pensavo di metterla dietro usando gli attacchi delle maniglie passeggero, togliendole e avvitando al loro posto un telaio dove agganciare la bici in senso trasversale alla moto come nella foto sopra oppure in senso longitudinale come nella foto sotto, smontando ovviamente le ruote e usando gli agganci rapidi per fissarla al telaio portabici.

Considerando la posizione trasversale l'interasse della bici è 1,20 m il manubrio della moto è largo sui 70  :dubbio: quindi la bici sporgerebbe dai lati della moto per 25 cm per lato.

Lo posso fare o mi sequestrano pure le scarpe  :dubbio:

Altra bella soluzione mi sembra questa





Potrei montarla anche per dritto




Quale tra le foto di sopra vi sembra possa essere legalmente fattibile?


Ho trovato anche un sito dove li vendono ma non per le nostre moto
http://www.cafemotos.com/johnnyrack/Enter.html


Altre immagini che mi sembrano troppo illegali

































Oppure faccio al contrario  :dubbio:



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La politica preferisce per sua natura le opinioni ai fatti.

trimoto

Nessuno  :dubbio:

Dai Lu90 almeno tu che me la faresti la multa se mi vedessi con un coso del genere  :dubbio:
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trimoto

Trovata la legge che ne parla!

Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote


1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 .

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.
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Lu90

Ho letto ora, ma hai già trovato risposta, per cui non ho altro da dire se non che se vai in moto, vai in moto, se vuoi andare in bici, vai in bici.

Mi fa un po' ridere che ci sia gente che a tutti i costi si deve portare dietro al bicicletta. Pare una questione di vita o di morte... Si cade nel grottesco


P.S. non è una legge, è un articolo del Codice della Strada. E' diverso :)
Speed limit?

Suzuki GSX-R 1000, what's a Speed limit???  Se il destino è contro di noi...  ... Peggio per lui!!!

Franco59

Citazione di: trimoto il 09 Ottobre 2009, 16:20:30
Trovata la legge che ne parla!

Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote


1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.


allora questo si può fare
Citazione di: trimoto il 07 Ottobre 2009, 02:14:00



øpaperinoø  øpaperinoø  øpaperinoø  øpaperinoø  øpaperinoø



Lu90

C'è da dire anche che il portabici deve essere omologato...
Speed limit?

Suzuki GSX-R 1000, what's a Speed limit???  Se il destino è contro di noi...  ... Peggio per lui!!!

trimoto

#7
Non sta scritto da nessuna parte che il carico deve essere tenuto da supporti omologati, come fai a dire che mi serve un omologazione? sempre per restare in tematiche legali e non di opinioni personali sarebbe cortese dimostrare dove è scritto quello che si dice, tanto per esser certi di quello che si dice, anche un agente può ricordare male! ti dico questo perchè a me l'articolo in questione me lo ha segnalato un agente di polizia su bdc forum e lui mi ha detto che non bisogna avere l'omologazione... mettetevi d'accordo!

Il problema è che non avendo la macchina io sull'Etna in MTB come ci vado? mi faccio 30 km con 2000 metri di dislivello prima di iniziare a farmi il giro per sterrati? non sono mica superman!  non è per volermi portare la bici a tutti i costi, sull'Etna non posso andare per sentieri con la moto dato che nella maggior parte di essi non si può andare con veicoli a motore. La MTB senza mezzo di trasporto che ti aiuti a raggiungere certi posti è inutile se abiti in piena città come me... poi se è legale perchè non farlo?

P.S. in teoria la potrei legare pure con delle corde non omologate e potrei benissimo rispettare l'art. 170... se faccio il portabici è per una maggiore sicurezza!
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Cunningham

Citazione di: trimoto il 09 Ottobre 2009, 18:56:10


Il problema è che non avendo la macchina io sull'Etna in MTB come ci vado? mi faccio 30 km con 2000 metri di dislivello prima di iniziare a farmi il giro per sterrati? non sono mica superman!  non è per volermi portare la bici a tutti i costi, sull'Etna non posso andare per sentieri con la moto dato che nella maggior parte di essi non si può andare con veicoli a motore. La MTB senza mezzo di trasporto che ti aiuti a raggiungere certi posti è inutile se abiti in piena città come me... poi se è legale perchè non farlo?


ma poi come torni alla moto  :dubbio:
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: Regala anche TU qualche Kw a quel cacatoio che è l'Africa Twin

trimoto

#9
Citazione di: Cunningham il 09 Ottobre 2009, 19:04:21
ma poi come torni alla moto  :dubbio:

-ninzo'- con la bici :dubbio: quale sarebbe il problema?

Edit: forse ho capito, non è che voglio fare downhill (salire in moto e poi scendere in bici) vorrei soltanto fare dei giri per sentieri senza fare discesoni, dislivelli normali da crosscountry.
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Cunningham

Citazione di: trimoto il 09 Ottobre 2009, 19:08:36
-ninzo'- con la bici :dubbio: quale sarebbe il problema?

Edit: forse ho capito, non è che voglio fare downhill (salire in moto e poi scendere in bici) vorrei soltanto fare dei giri per sentieri senza fare discesoni, dislivelli normali da crosscountry.
ahhhh....ok,pensavo ai bei discesoni,sai com'è non ho mai preso in considerazione il dover pedalare  øpaperinoø
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trimoto

Citazione di: Cunningham il 09 Ottobre 2009, 19:12:30
ahhhh....ok,pensavo ai bei discesoni,sai com'è non ho mai preso in considerazione il dover pedalare  øpaperinoø

Considera che se lo faccio è per esplorare e ammirare i luoghi in cui vado non per fare corse sfrenate per quello c'è la moto  :riez:
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Cunningham

Citazione di: trimoto il 09 Ottobre 2009, 19:16:54
Considera che se lo faccio è per esplorare e ammirare i luoghi in cui vado non per fare corse sfrenate per quello c'è la moto  :riez:
:mvv:
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Lu90

Allora, pensavo male, non occorre che vi siano portabici omologati per il trasporto sulle motociclette (almeno, nonostante le ricerche non ho trovato nulla).

Comunque c'è da rispettare l'Art. 61 CdS che sono i limiti di sagoma per i motoveicoli:

Lung: 4m

Larg:  2m

Altezza: 2,5m

Oltre al fatto che il carico non può sporgere posteriormente oltre i 50cm
Speed limit?

Suzuki GSX-R 1000, what's a Speed limit???  Se il destino è contro di noi...  ... Peggio per lui!!!

trimoto

Grazie mille, ovviamente se trovi altro mi raccomando fammi sapere non vorrei fare il lavoro e poi venire a scoprire che manca qualche cavillo... ovviamente lo farò solo se rientro nelle misure...

E se poi (se non esagero con le richieste) potresti farmi sapere come siamo messi oggi riguardo ai carrelli da attaccare alle moto fino ad ora le ricerche che ho fatto dicono che in Italia non sia ancora possibile ma l'interrogazione risale al 2007 non ho trovato niente di più recente.

La riporto per completezza

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARRARA - Al Ministro dei trasporti - Premesso che:
è pendente una causa contro l'Italia, promossa dalla Commissione europea, avanti la Corte di giustizia europea (C-110/05) in materia di libera circolazione delle merci (Gazzetta Ufficiale C 115 del 14 maggio 2005);
l'addebito mosso alla Repubblica italiana è quello di aver vietato il traino di rimorchi da parte di motoveicoli, venendo meno agli obblighi che derivano dall'articolo 28 del Trattato CE e motivo del ricorso è che, a norma dell'articolo 56 del codice della strada italiano, sia vietato in Italia il traino di rimorchi, da parte di motoveicoli, con la sola eccezione dei mototrattori;
il ricorso della Commissione è diretto a far constatare alla Corte che, vietando ai motoveicoli il traino di rimorchi, la normativa italiana introduce un ostacolo alla libera circolazione delle merci e che tali restrizioni in contrasto con la normativa comunitaria potrebbero essere legittime soltanto se perseguissero delle ragioni d'interesse generale elencate nell'articolo 30 CE o da uno dei motivi imperativi sanciti dalla giurisprudenza della Corte se la normativa nazionale è indistintamente applicabile;
sembrerebbe che la normativa nazionale italiana costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'articolo 28 CE, infatti il divieto è indistintamente applicabile sia ai prodotti nazionali sia a quelli (ai rimorchi) importati da altri Paesi membri. Vietando ai motoveicoli, in via generale ed assoluta, su tutto il territorio nazionale, di trainare rimorchi, la normativa nazionale in questione ostacola la libera circolazione delle merci, in particolare dei rimorchi;
considerato che:
il divieto è giustificato dall'Italia sulla base della necessità di perseguire l'interesse pubblico della sicurezza stradale su tutto il territorio nazionale, perché «l'orografia dei singoli territori nazionali non è uniforme» e «le caratteristiche tecniche dei veicoli in circolazione sono strumentali all'incolumità delle persone e alla sicurezza della circolazione»;
il divieto in causa si applica ai soli motoveicoli immatricolati in Italia, infatti quelli immatricolati in altri Stati membri sarebbero ammessi a trainare rimorchi sulle strade italiane;
l'applicazione generalizzata di tale divieto, a qualsiasi tipologia di percorso o tragitto, solo ai motoveicoli immatricolati in Italia è ritenuta sproporzionata, non essendo stato mai fatto alcun esame da parte delle autorità italiane circa la possibilità di adottare misure meno restrittive della libertà di circolazione;
prima di adottare misure così radicali, le autorità italiane avrebbero dovuto esaminare attentamente la possibilità di ricorrere a provvedimenti meno restrittivi della libertà di circolazione, in quanto un divieto generale e assoluto come quello oggetto della controversia non costituisce una misura proporzionata all'obiettivo perseguito dalle autorità italiane;
visto che:
in Italia, qualcuno ha ottenuto di poter trainare un carrello appendice ed il traino è stato montato su un trike; che il gancio traino è stato appositamente realizzato ed omologato per lo scopo e l'opera è stata realizzata dalla Società spensierate vacanze S.a.s. di Reana del Rojale (Udine);
la direttiva 97/24/CEE (capitolo 10) tratta dell'argomento dei dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a due e tre ruote e del loro agganciamento a detti veicoli e la normativa contenuta nel testo del provvedimento è specifica e di natura tecnica e lo scopo dichiarato è quello di assicurare che i dispositivi di attacco soddisfino tutti i requisiti atti a garantire la compatibilità all'atto dell'agganciamento tra veicoli a motore e vari tipi di rimorchi, assicurare un agganciamento sicuro dei veicoli in tutte le condizioni di impiego e garantire la sicurezza in fase di agganciamento e di sganciamento;
la direttiva n. 2002/24/CE del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a due o tre ruote, recepita con l'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2003), da una definizione di tricicli (il c.d. trike) ossia di veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi velocità massima per costruzione superiore a 45 chilometri orari;
tale definizione non coincide con la definizione di motocarrozzetta (che rientra invece nella categoria L4e) e tale originalità ed evoluzione nel mondo dei motoveicoli in particolare ha contribuito a creare nuovo interesse nella gente, catalizzando in particolare l'attenzione dei media, contribuendo alla promozione ed incentivazione dell'uso di tutti i tipi di motoveicoli, con effetto positivo di più vasta portata nel mondo motociclistico e/o ciclomotoristico;
la possibilità di considerare il trike come motoveicolo esisteva già in base al fatto che l'ordinamento giuridico italiano, che contempla espressamente la procedura di recepimento delle direttive comunitarie prevista dagli artt. 229 del decreto legislativo 285/92 e 406 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92, aveva seguito l'adeguamento delle norme degli artt. 52, 53, 59 e 75 contenute nel testo del Nuovo codice della strada al diritto comunitario, attraverso il decreto ministeriale 5 aprile 1994 (sono state armonizzate le disposizioni nazionali a quelle della direttiva del Consiglio 92/61/CEE in materia di omologazioni), la classificazione e la definizione dei tricicli, come veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 chilometri orari,
si chiede di sapere:
a che punto sia la fase contenziosa presso la Corte di giustizia e soprattutto quale sia l'orientamento che il Governo italiano ha manifestato nella fase dibattimentale della procedura in oggetto;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'incolumità dei conducenti perseguita dalla normativa in causa possa essere assicurata da misure meno restrittive del commercio intracomunitario, eventualmente sostituite con un divieto settoriale, applicabile solo sui tragitti considerati pericolosi.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdo...crdrs&parse=no
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Trespolo

Citazione di: Lu90 il 09 Ottobre 2009, 19:48:15
Allora, pensavo male, non occorre che vi siano portabici omologati per il trasporto sulle motociclette (almeno, nonostante le ricerche non ho trovato nulla).

Comunque c'è da rispettare l'Art. 61 CdS che sono i limiti di sagoma per i motoveicoli:

Lung: 4m

Larg:  2m

Altezza: 2,5m

Oltre al fatto che il carico non può sporgere posteriormente oltre i 50cm

5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.


Scusate, c'è qualcosa che non capisco, ma lateralmente quanto può sporgere il carico?

trimoto

Citazione di: Trespolo il 08 Febbraio 2010, 13:48:34
e' vietato trasportare oggetti che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo oltre i cinquanta centimetri

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hemperor

e se la bici la metto verticale? cioè che non sporga ne indietro ne lateralmente verso l'alto. anche se sono 2,5 metri di altezza massima ci dovrebbe stare in qualche maniera

mistermou

Mmmhhh si fa presto a raggiungere i 2,5m di altezza (da terra)... :-\